Welfare: alcune misure a sostegno della genitorialità
Il welfare è un insieme di misure sostanziali messe in atto dallo stato sociale per garantire la concretizzazione dei diritti garantiti dalla costituzione e dalle leggi nazionali, e tra essi si ricordano la tutela della maternità e della paternità, all’interno della più ampia tutela della famiglia ( artt. 29 – 30 – 31 Cost.).
Una conquista recente
Maternità e paternità sono per legge perfettamente equiparate ed infatti si parla di bigenitorialità, tuttavia dal punto di vista pratico permangono ancora delle differenze, dovute al ruolo e al rapporto madre/ bambino, specie se si considerano i primi momenti di vita del secondo. Per esempio per quanto riguarda l’aspetto fiscale, lo Stato riconosce un periodo di congedo = assenza dal lavoro, comunque retribuito, e possibilità di rimanere a casa, ai lavoratori che si apprestano a diventare genitori, in qualsiasi modalità avvenga la genitorialità.
Per le mamme:
La madre lavoratrice può usufruire di un periodo di un congedo di 5 mesi, che possono essere distribuiti in diverse modalità, tutti dopo l’arrivo del minore ovvero 3 mesi prima e due dopo oppure viceversa, a seconda dell’esigenze personali e familiari, ovvero dello stato di salute.
Per i papà
Di recente, anche i papà possono usufruire, previa comunicazione al proprio datore di lavoro, di un periodo di congedo, che può essere sfruttato anche in alternativa alla madre del minore. Si tratta di un congedo obbligatorio di dieci giorni (art. 27-bis, T.U. maternità/paternità, d.lgs. 151/2001) finalizzato a una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e a un’instaurazione precoce del legame tra padre e figlio. Il servizio di domanda di congedo di paternità è riservato solo ai padri lavoratori dipendenti privati a pagamento diretto (lavoratori agricoli, lavoratori stagionali, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni, nonché i lavoratori dello spettacolo con contratto a termine). Esso può essere richiesto dai 2 mesi precedenti la data del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. I destinatari possono essere i padri anche adottivi e affidatari, in accordo alla equiparazione della prole, secondo le disposizioni del 2013/2014. È possibile fruire del congedo due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo) e durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. È possibile godere del congedo anche: frazionato a giorni ed in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, di cui all’art. 28 del Testo Unico.
È riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, ai sensi dell’art. 22, commi 2-7, e dell’art. 23 del Testo Unico. Il trattamento previdenziale invece è quello previsto dall’art. 25 del Testo Unico. Per il computo dei 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative. Il padre deve comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, almeno cinque giorni prima, indicando la nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve comunque le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva, per ciascun settore. Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS la domanda si presenta online all’Inps tramite lo spid oppure tramite Contact center ovvero tramite patronato e intermediari. I lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni presentano sempre la domanda alla propria amministrazione datrice di lavoro. Sono esclusi purtroppo i padri lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata INPS.
Novità 2025
Venendo in breve alle misure previste per il 2025, viene confermato l’assegno unico a favore dei minori e dei ragazzi fino ai 21 anni, se disabili senza limiti d’età. Dal mese di febbraio prossimo, in particolare, l’assegno sarà adeguato all’inflazione e gli importi saranno determinati da un minimo di 57,45 ad un importo massimo di Euro 200,99. Ne possono usufruire tutte le famiglie con minori a carico, l’importo erogato varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e dell’ISEE, da presentare aggiornato, infatti, è prevista una quota variabile da un minimo di 57 euro al mese ad un massimo di 199,40 euro. I genitori possono beneficiare del bonus anche in caso di separazione e divorzio, l’assegno unico viene corrisposto al genitore collocatario dei minori, ovvero quello con cui hanno la residenza abituale. Esso non influisce sull’assegno di mantenimento che il genitore non collocatario = quello con cui i minori non coabitano, ma che vedono secondo il calendario prestabilito, versa periodicamente all’altro.
La manovra 2025 prevede inoltre la conferma del bonus asilo nido. Le famiglie con bambini che frequentano l’asilo nido possono ottenere un rimborso parziale o totale delle rette, in base alla fascia ISEE.
Il bonus comprende anche sostegni per forme di assistenza domiciliare.
Il bonus è destinato alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni o che compiano tre anni nell’anno solare e che frequentano un asilo nido pubblico o privato autorizzato o in caso in cui siano affetti da gravi patologie.
La domanda può essere presentata entro l’anno solare dal compimento dei tre anni. La dichiarazione ISEE può essere aggiornata in autonomia, accedendo con il proprio spid, al sito dell’INPS oppure presentando la relativa documentazione ai caf dislocati sul territorio.